1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il registro nazionale degli organismi pubblici e privati di composizione consensuale professionale, di seguito denominato «registro nazionale».
2. L'Autorità, ovvero persona da essa delegata, con idonea qualifica nell'ambito del Dipartimento degli affari di giustizia del Ministero della giustizia, è nominata custode del registro.
a) curare l'aggiornamento dei dati del registro nazionale, anche con modalità informatiche;
b) verificare la professionalità e l'efficienza degli organismi di conciliazione;
c) vigilare sulla forma giuridica degli organismi, sulla loro autonomia, nonché sulla compatibilità con l'oggetto sociale e lo scopo associativo;
d) controllare i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti degli organismi;
e) effettuare verifiche sui regolamenti e sugli statuti degli organismi, ad essa sottoposti per l'approvazione, nonché sulla trasparenza amministrativa e contabile degli organismi stessi;
f) verificare la sussistenza delle garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio, nonché il rispetto delle tabelle relative alle indennità da riconoscere ai conciliatori;
g) vigilare e sovrintendere sulla organizzazione dei corsi di formazione dei conciliatori, favorendo lo studio delle tecniche, in funzione della proposizione di innovazioni normative nel settore della soluzione negoziale delle controversie civili e commerciali e dei conflitti, ivi compresi quelli sociali.
6. L'iscrizione nel registro nazionale costituisce requisito per l'esercizio dell'attività di conciliazione. Il provvedimento di iscrizione è comunicato all'istante, unitamente al numero d'ordine attribuito, nel registro nazionale, all'ente o all'organismo di conciliazione. La predetta comunicazione determina gli effetti obbligatori dell'offerta al pubblico del servizio di conciliazione, ai sensi di quanto previsto in materia dal codice civile.